{"id":25,"date":"2020-11-21T09:06:16","date_gmt":"2020-11-21T08:06:16","guid":{"rendered":"http:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/?page_id=25"},"modified":"2023-11-03T17:11:40","modified_gmt":"2023-11-03T16:11:40","slug":"leggi-e-norme","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/leggi-e-norme\/","title":{"rendered":"Leggi e norme"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Normative di riferimento<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text]<div class=\"standard-arrow list-divider\"><p>Maestro di sci<\/p>\n<p>SEZIONE I<\/p>\n<p>Definizione e attivit\u00e0<\/p>\n<p>Art. 131<\/p>\n<p>Definizione dell&#8217;attivit\u00e0 di maestro di sci<\/p>\n<ol>\n<li>\u00c8 maestro di sci, ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81#art2\"> articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81<\/a> (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolt\u00e0 richiedenti l&#8217;uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.<\/li>\n<li>Le aree sciistiche ove \u00e8 prevista l&#8217;attivit\u00e0 dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1993-12-13;93\">legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93<\/a> (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 132<\/p>\n<p>Albo professionale regionale dei maestri di sci<\/p>\n<ol>\n<li>\u00c8 istituito l\u2019albo professionale regionale dei maestri di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l\u2019attivit\u00e0 svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell\u2019offerta delle proprie prestazioni.<\/li>\n<li>L&#8217;albo \u00e8 tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all&#8217;articolo 138 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall&#8217; articolo 142 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>L&#8217;albo professionale regionale dei maestri di sci \u00e8 suddiviso, per specialit\u00e0, nelle seguenti sezioni:<\/li>\n<li>a) maestri di sci alpino;<\/li>\n<li>b) maestri di sci di fondo;<\/li>\n<li>c) maestri di sci di snowboard.<\/li>\n<li>L&#8217;iscrizione nell&#8217;albo professionale ha efficacia per tre anni, \u00e8 limitata alla sezione in cui il maestro \u00e8 iscritto ed \u00e8 mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneit\u00e0 psico-fisica di cui all&#8217;articolo 133 (<a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, comma 1, lettera a), nonch\u00e9 dell&#8217;attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all&#8217;articolo 134 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell\u2019albo professionale regionale dei maestri di sci istituito dalla <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000;42\">l.r. 42\/2000<\/a> sono iscritti d\u2019ufficio nell\u2019albo di cui al comma 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 133<\/p>\n<p>Requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo<\/p>\n<ol>\n<li>Possono essere iscritti all&#8217;albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:<\/li>\n<li>a) idoneit\u00e0 psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall&#8217;azienda unit\u00e0 sanitaria locale del comune di residenza;<\/li>\n<li>b) assolvimento dell&#8217;obbligo scolastico;<\/li>\n<li>c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l\u2019interdizione, anche temporanea, dall\u2019esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena \u00e8 stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;<\/li>\n<li>d) abilitazione all&#8217;esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all&#8217;articolo 134 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>e il superamento dei relativi esami.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il collegio regionale dei maestri di sci, di cui all\u2019articolo 138 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, accertata l&#8217;esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.<\/p>\n<p>Art. 134<\/p>\n<p>Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione<\/p>\n<ol>\n<li>La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonch\u00e9 di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.<\/li>\n<li>Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l&#8217;impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.<\/li>\n<li>I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialit\u00e0 e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.<\/li>\n<li>L&#8217;ammissione ai corsi di qualificazione \u00e8 subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.<\/li>\n<li>I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L&#8217;attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.<\/li>\n<li>Il maestro di sci che si trovi nella impossibilit\u00e0 di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore \u00e8 tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell&#8217;impedimento; in tal caso, la validit\u00e0 dell&#8217;iscrizione nell&#8217;albo professionale \u00e8 prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneit\u00e0 psico-fisica di cui all&#8217;articolo 133 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, comma 1, lettera a).<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>I corsi di specializzazione sono finalizzati all&#8217;acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti gi\u00e0 iscritti all&#8217;albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 135<\/p>\n<p>Modalit\u00e0 e contenuti dei corsi<\/p>\n<ol>\n<li>Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all&#8217;articolo 134 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, il numero delle ore e le modalit\u00e0 di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver gi\u00e0 acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.<\/li>\n<li>I maestri di sci gi\u00e0 abilitati in una specialit\u00e0 che hanno superato la prova attitudinale per l&#8217;ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialit\u00e0 sono esonerati dal corso di formazione e dall&#8217;esame limitatamente alle materie gi\u00e0 oggetto del corso di formazione per il quale \u00e8 stata ottenuta l&#8217;abilitazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 136<\/p>\n<p>Maestri di sci di altre regioni e stati<\/p>\n<ol>\n<li>I maestri di sci gi\u00e0 iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l&#8217;iscrizione nell&#8217;albo professionale regionale della Toscana.<\/li>\n<li>Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all&#8217;iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all&#8217;articolo 133 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le localit\u00e0 sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attivit\u00e0.<\/li>\n<li>Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell&#8217;Unione europea diversi dall&#8217;Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206\"> decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206<\/a> (Attuazione della direttiva 2005\/36\/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonch\u00e9 della direttiva 2006\/100\/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell&#8217;adesione di Bulgaria e Romania).<\/li>\n<li>Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.<\/li>\n<li>Ai cittadini di stati non membri dell&#8217;Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394\"> decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394<\/a> (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art1-com6\"> art. 1, comma 6, del d.lgs.<\/a> <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art1-com6\"> 25 luglio 1998, n. 286<\/a> ).<\/li>\n<li>L&#8217;esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all&#8217;Unione europea \u00e8 subordinato alla iscrizione nell&#8217;albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L&#8217;iscrizione \u00e8 effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d&#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocit\u00e0 di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all&#8217;articolo 133 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>I maestri di sci di stati non membri dell&#8217;Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta \u00e8 rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d&#8217;intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocit\u00e0 di trattamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 137<\/p>\n<p>Esercizio abusivo della professione<\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;esercizio abusivo della professione di maestro di sci \u00e8 punito ai sensi dell&#8217;articolo 348 del codice penale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 138<\/p>\n<p>Collegio regionale dei maestri di sci<\/p>\n<ol>\n<li>Il Collegio regionale dei maestri di sci \u00e8 organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell&#8217;albo della Regione, nonch\u00e9 i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l&#8217;attivit\u00e0 oppure l&#8217;abbiano cessata.<\/li>\n<li>Sono organi del collegio:<\/li>\n<li>a) l&#8217;Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;<\/li>\n<li>b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall\u2019Assemblea con le modalit\u00e0 previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);<\/li>\n<li>c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.<\/li>\n<li>Spetta all&#8217;Assemblea del Collegio:<\/li>\n<li>a) eleggere il Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;<\/li>\n<li>c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;<\/li>\n<li>d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell&#8217;assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.<\/li>\n<li>Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:<\/li>\n<li>a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell&#8217;albo;<\/li>\n<li>b) vigilare sull&#8217;esercizio della professione;<\/li>\n<li>c) applicare le sanzioni disciplinari;<\/li>\n<li>d) collaborare con la Regione nell&#8217;organizzazione delle attivit\u00e0 formative di cui agli articoli 134 e 135 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>;<\/p>\n<ol>\n<li>e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;<\/li>\n<li>f) stabilire le caratteristiche e le modalit\u00e0 d&#8217;uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.<\/li>\n<li>Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, pu\u00f2 deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 139<\/p>\n<p>Scuole di sci<\/p>\n<ol>\n<li>Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell\u2019attivit\u00e0 professionale coordinata di pi\u00f9 maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all&#8217;articolo 131 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, comma 2.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilit\u00e0 civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all&#8217;esercizio dell&#8217;insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.<\/li>\n<li>Il legale rappresentante di una associazione o societ\u00e0 di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l&#8217;assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonch\u00e9 l&#8217;impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.<\/li>\n<li>Alla SCIA \u00e8 allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticit\u00e0 e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all&#8217;organizzazione della scuola.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 140<\/p>\n<p>Pubblicit\u00e0 dei prezzi<\/p>\n<ol>\n<li>Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l&#8217;indicazione dei relativi prezzi.<\/li>\n<li>Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.<\/li>\n<li>\u00c8 vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>SEZIONE II<\/p>\n<p>Vigilanza e sanzioni<\/p>\n<p>Art. 141<\/p>\n<p>Sanzioni disciplinari<\/p>\n<ol>\n<li>I maestri di sci iscritti nell&#8217;albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e dalla <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;81\"> legge 81\/1991<\/a> , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:<\/li>\n<li>a) ammonizione scritta;<\/li>\n<li>b) censura;<\/li>\n<li>c) sospensione dall&#8217;albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;<\/li>\n<li>d) radiazione dall&#8217;albo.<\/li>\n<li>I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi \u00e8 ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l&#8217;esecutivit\u00e0 del provvedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 142<\/p>\n<p>Vigilanza della Regione sul Collegio regionale<\/p>\n<ol>\n<li>La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.<\/li>\n<li>Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:<\/li>\n<li>a) copia degli atti concernenti la tenuta dell&#8217;albo, corredati della relativa documentazione;<\/li>\n<li>b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.<\/li>\n<li>La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.<\/li>\n<li>La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 143<\/p>\n<p>Sanzioni amministrative<\/p>\n<ol>\n<li>Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:<\/li>\n<li>a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all&#8217;albo regionale di cui all&#8217;articolo 132 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>;<\/p>\n<ol>\n<li>b) il maestro di sci di uno stato non membro dell\u2019Unione europea che esercita temporaneamente l&#8217;attivit\u00e0 senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all&#8217;articolo 136 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, comma 8.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u00c8 soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell&#8217;articolo 140 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, comma 3. La sanzione \u00e8 raddoppiata nell&#8217;ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\u00c8 soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:<\/li>\n<li>a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l&#8217;attivit\u00e0 senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell&#8217;articolo 136 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, comma 3;<\/p>\n<ol>\n<li>b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l&#8217;articolo 140 <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">(1)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&amp;pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1\">Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.<\/a><\/p>\n<p>, commi 1 e 2.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>L&#8217;esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.<\/li>\n<li>In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 144<\/p>\n<p>Divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0<\/p>\n<ol>\n<li>La prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 professionale di maestro di sci \u00e8 vietata dal comune qualora l\u2019interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0. In tal caso \u00e8 ritirata la tessera di riconoscimento.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>[vc_separator css=&#8221;.vc_custom_1605955949024{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] Normative di riferimento [\/vc_column_text][vc_separator css=&#8221;.vc_custom_1605955949024{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-25","page","type-page","status-publish","hentry","description-off"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/25","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/25\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":671,"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/25\/revisions\/671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maestriscitoscana.net\/2020\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}